CSR e Lobbying: la responsabilità politica delle imprese diventa un nuovo paradigma di trasparenza

La Direttiva (UE) 2022/2464, nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), rappresenta un passo significativo verso l’integrazione delle pratiche di lobby e public affairs nella rendicontazione di sostenibilità delle imprese.

Questo approccio si inserisce in un contesto più ampio di evoluzione della Corporate Social Responsibility (CSR), che ha visto un passaggio da concetti come Corporate Citizenship a una crescente attenzione alla Corporate Political Responsibility

L’evoluzione del concetto di responsabilità sociale di impresa: da CSR a CPR, le attività di public affairs vengono integrate nella rendicontazione di sostenibilità

Nel Libro Verde della Commissione Europea del 2001, si trova una delle prime definizioni di Corporate Social Responsibility (CSR), definita come “l’integrazione delle problematiche sociali ed ecologiche nelle operazioni commerciali e nei rapporti delle imprese con le parti interessate”. Questa definizione evidenziava l’importanza per le aziende di contribuire al miglioramento della società e alla salvaguardia dell’ambiente.

Nel 2011, la Commissione Europea ha ampliato il concetto, descrivendo la CSR come la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società: : le imprese che adottano la CSR perseguono dunque non solo obiettivi economici, ma anche la sostenibilità ambientale e il benessere sociale, promuovendo pratiche etiche e trasparenti e contribuendo allo sviluppo sostenibile.

Parallelamente, sin dalla fine degli anni Novanta, il Global Reporting Initiative (GRI) ha incoraggiato la redazione di bilanci di sostenibilità attraverso l’adesione volontaria a un modello di reporting completo e ampiamente riconosciuto. Questo modello mira a migliorare la comparabilità, l’affidabilità e la verificabilità delle informazioni. Attualmente, il GRI è lo standard di riferimento più adottato a livello mondiale per la rendicontazione della sostenibilità.

Tra gli indicatori proposti, il GRI 415: Public Policy è uno standard specifico che si concentra sulla trasparenza delle attività delle organizzazioni nel campo delle politiche pubbliche. Questo standard richiede alle aziende di riportare come gestiscono le loro interazioni con il processo politico, inclusi aspetti come il lobbying e i contributi finanziari a partiti politici o cause.

La crescente rilevanza delle pratiche di CSR e le sue possibili nuovi declinazioni, è stata approfondita in un paper del 2019 a firma di Alvise Favotto e Kelly Kollman, intitolato “Mixing business with politics: Does corporate social responsibility end where lobbying transparency begins?“. Favotto e Kollman, in particolare, oltre a approfondire gli aspetti relativi alla rendicontazione della responsabilità sociale (standard di rendicontazione della performance sostenibile, report di sostenibilità, ecc.), estendono il significato comune di CSR, inserendo anche la rendicontazione delle attività di lobbying aziendale, riconoscendo come l’allineamento delle posizioni delle imprese in materia di politiche pubbliche e CSR può realizzarsi solo attraverso forme più trasparenti di lobbying aziendale.  In queste forme, le imprese applicano i principi propri della CSR alle loro attività di lobbying, con l’obiettivo di creare un dialogo aperto con i loro stakeholder. 

Nel 2021 Bohnen è tra i primi accademici europei ad introdurre il concetto di Corporate Political Responsibility (CPR), che estende la CSR anche alla sfera politica delle imprese di rappresentanza degli interessi. La CPR, infatti, elabora una metodologia di rendicontazione trasparente delle attività di lobbying e delle relazioni politiche, evidenziando l’importanza di una governance etica e responsabile. In particolare, l’autore propone quattro campi di azione: 

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Johannes Bohnen, 2021, Corporate Political Responsibility: How Businesses Can Strengthen Democracy for Mutual Benefit
Elaborazione grafica e traduzione a cura di ADL Consulting

CSRD: La regolamentazione europea del reporting di sostenibilità

Di recente, anche l’Unione Europea ha deciso di abbracciare questo approccio, introducendo per la prima volta la rendicontazione delle attività di lobbying con l’approvazione della direttiva (UE) 2022/2464, basata sui Global governance principles. Questi ultimi sono i Principi di Governance Globale dell’ICGN (International Corporate Governance Network) i quali forniscono un quadro di riferimento per le pratiche di governance aziendale efficaci. 

La Direttiva 2022/2464, nota anche come “Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD), si concentra in particolare sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese ed è stata sviluppata per migliorare e standardizzare le informazioni di sostenibilità che le aziende devono divulgare. L’obiettivo è aumentare la trasparenza e la responsabilità delle imprese riguardo ai loro impatti ambientali, sociali e di governance (ESG). Inoltre, la direttiva amplia l’ambito di applicazione rispetto alla precedente Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria (Non-Financial Reporting Directive – NFRD) del 2013.

La CSRD rappresenta dunque un passo avanti significativo per la promozione di una maggiore trasparenza e responsabilità nelle pratiche aziendali. In questo contesto di rinnovamento, la rendicontazione delle attività di lobbying, in particolare, diventa un elemento chiave per garantire che le aziende operino in modo etico e conforme alla cultura di impresa, contribuendo positivamente al dibattito pubblico e alle decisioni politiche che riguardano il benessere collettivo. 

Di particolare rilevanza all’interno della sopracitata Direttiva (UE) 2022/2464 è l’Articolo 29 ter, che definisce i principi generali e le linee guida che devono essere seguiti per la rendicontazione di sostenibilità. Questo articolo è orientato a garantire la qualità delle informazioni e a fornire una struttura di riferimento chiara e precisa per la rendicontazione.

L’Articolo 29 ter stabilisce una serie di criteri e standard che le imprese devono rispettare per assicurare che le informazioni comunicate siano accurate, complete e verificate. Questo garantisce una maggiore trasparenza e affidabilità dei dati di sostenibilità, facilitando così il confronto tra le diverse imprese e migliorando la fiducia degli stakeholder nei confronti delle pratiche aziendali.

La novità di maggiore rilevanza introdotta dall’Articolo 29 ter è l’inclusione esplicita delle attività di lobbying tra le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare all’interno dei fattori di governance. In particolare, alla lettera c, punto iv, si specifica che le imprese devono rendicontare “le attività e gli impegni relativi all’esercizio della loro influenza politica, comprese le attività di lobbying“.

Questa innovazione rappresenta un passo fondamentale verso una maggiore trasparenza delle imprese riguardo al loro ruolo nel processo politico e decisionale. Le attività di lobbying, spesso percepite come opache o poco trasparenti, vengono così portate alla luce, permettendo a tutti gli stakeholder, compresi i cittadini, i regolatori e gli investitori, di avere una visione chiara e dettagliata su come le imprese tentano di influenzare le politiche pubbliche. Soprattutto, le attività di lobbying vengono collocate dalla direttiva nei fattori di governance come fattore strategico, e non nelle pratiche operative portate avanti, ad esempio, per assicurare il rispetto degli standard in materia di ambiente e di diritti dei lavoratori.

Il Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 integra la Direttiva (UE) 2022/2464 per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità, offrendo una guida dettagliata su come implementare la rendicontazione delle attività di lobbying. Questo regolamento è entrato entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

Le attività di lobbying vengono indicate come le attività svolte con l’obiettivo di influenzare l’elaborazione o l’attuazione delle politiche o della legislazione o i processi decisionali dei governi, delle istituzioni governative, delle autorità di regolazione, delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione europea o degli enti di normazione. In particolare (a titolo non esaustivo):

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Tra le questioni di sostenibilità da includere nella valutazione della rilevanza sotto la categoria “Condotta delle imprese” troviamo anche “Impegno politico e attività di lobbying“. Questo significa che le imprese devono fornire informazioni dettagliate sulle loro attività e impegni connessi all’influenza politica, comprese le attività di lobbying che riguardano impatti, rischi e opportunità rilevanti. L’obbligo di informativa mira a garantire la trasparenza sulle attività e sugli impegni dell’impresa relativi all’esercizio della sua influenza politica, comprese le tipologie e le finalità delle attività di lobbying.

L’informativa richiesta al paragrafo 27 include, se del caso, i rappresentanti in seno agli organi di amministrazione, direzione e controllo responsabili della sorveglianza di tali attività. Inoltre, in merito ai contributi politici finanziari o in natura, deve essere indicato il valore monetario totale dei contributi politici finanziari e in natura forniti direttamente e indirettamente dall’impresa, aggregati per paese o area geografica, se del caso, nonché il tipo di destinatario o beneficiario. 

Ove opportuno, devono essere specificate le modalità impiegate per stimare il valore monetario dei contributi in natura. L’informativa deve anche includere una sintesi dei principali temi su cui vertono le attività di lobbying e delle principali posizioni dell’impresa al riguardo, incluse spiegazioni sul modo in cui ciò interagisce con i propri impatti, rischi e opportunità rilevanti individuati nella valutazione della rilevanza di cui ai Principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS).  

Se l’impresa è iscritta nel registro dell’UE per la trasparenza o in un registro per la trasparenza equivalente di uno Stato membro, devono essere forniti il nome di tale registro e il proprio numero di identificazione all’interno del registro. L’informativa include anche informazioni sulla nomina di eventuali membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo che, nei due anni precedenti la nomina nel periodo di riferimento attuale, abbiano ricoperto una posizione comparabile nella pubblica amministrazione, comprese le autorità di regolamentazione.

Il regolamento fornisce poi un esempio di come una rendicontazione delle attività di lobbying potrebbe essere strutturata:

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Questa rendicontazione illustra come le imprese debbano dettagliare non solo le risorse dedicate al lobbying, ma anche gli obiettivi specifici che cercano di raggiungere, le tematiche su cui stanno facendo pressione e i risultati ottenuti. 

La Direttiva è in fase di recepimento anche in Italia: Camera e Senato hanno infatti concluso l’esame dello Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 e si attende, al momento di stesura di quest’articolo, l’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri ai fini della sua entrata in vigore. 

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Quali sono, a Suo avviso, i principali benefici e le maggiori sfide che le aziende incontreranno nell’implementare pratiche di CSR, in particolare con riferimento alla rendicontazione delle attività di Lobbying?

In primo luogo, l’inserimento della trasparenza circa le pratiche di lobbying – intese come attività strategiche condotte dalla governance aziendale – nel novero delle attività da rendicontare nel report di sostenibilità ha il grande pregio di far emergere – per attuazione della direttiva europea – tale attività nel sistema italiano, anche in assenza di una disciplina nazionale dedicata. 

L’esigenza di adeguarsi alla direttiva europea – in un tempo sufficientemente lungo e progressivo dal 2024 al 2028, a seconda della tipologia di imprese chiamate a pubblicare questa reportistica – consentirà alle imprese che fanno ricorso a questo e ad altri strumenti di influenza politica di far emergere non solo e non tanto il lobbying realizzato, ma le finalità con cui esso è stato portato avanti relativamente a due aspetti: come leva di sviluppo aziendale, portata avanti dalla governance, e con specifico riferimento alle policy di sostenibilità dichiarate dall’organizzazione. Questo elemento di pubblicità sulle risorse dedicate al lobbying e alla coerenza di tali attività con le indicazioni di sostenibilità ha il grande vantaggio di generare conoscenza nelle platee di stakeholder aziendali e di migliorare la reputazione pubblica delle organizzazioni. 

Inoltre, la previsione di meccanismi di attestazioni di conformità della reportistica da parte di soggetti esterni, il sistema di vigilanza pubblica e la previsione di sanzioni aprono l’intera attività di reportistica di sostenibilità ad un sistema di verifica e controllo orientato alla fiducia pubblica nei confronti delle organizzazioni, sempre meno chiamate alla compliance volontaria di standard e sempre più coinvolti nel dialogo con altri stakeholder organizzati del mondo della sostenibilità. 

Si tratta di innovazioni consistenti (da compliance a standard internazionali a vincoli di natura europea) per una platea ampia di imprese, ma i processi di adeguamento alle prescrizioni europee possono apportare grandi benefici per le imprese chiamate a sostenere questa sfida. 

Come pensa che la Direttiva (UE) 2022/2464 e il Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 influenzeranno la percezione pubblica e la fiducia nelle imprese da parte dei consumatori e degli investitori?

I benefici in termini di reputazione pubblica derivanti dalla trasparenza e dall’accountability delle imprese aprono nuovo potenziale in un mercato in cui le filiere di stakeholder (dai consumatori agli investitori) sono sempre più sensibili e consapevoli sul ruolo strategico della sostenibilità. I consumatori ormai si orientano nel mondo delle imprese selezionando quei soggetti che maggiormente si conformano agli standard di sostenibilità (ambientale, sociale) che meglio li rappresentano. Ora avranno strumenti di attestazione e controllo esterni alle imprese per verificare le pratiche di orientamento alla sostenibilità. Dal punto di vista degli investitori, ci saranno dati più affidabili e standardizzati per valutare i rischi ESG associati alle imprese, consentendo di fare valutazioni più precise sulle performance sostenibili. Questo accesso a informazioni dettagliate e comparabili ridurrà l’incertezza e aumenterà la fiducia nell’investire in aziende che dimostrano una gestione responsabile dei rischi ESG, facilitando decisioni di investimento più informate.

 

Inoltre, sempre per gli investitori sarà possibile effettuare analisi comparative più efficaci tra aziende e settori grazie a standard di reporting di sostenibilità uniformi, con un miglioramento della qualità delle decisioni di investimento. Sono tutti elementi che aumentano la fiducia sistemica verso le imprese che adottano la sostenibilità e verso il sistema generale che ne verifica modalità e obiettivi.

È  a conoscenza best practice aziendali già consolidate sulla rendicontazione delle attività di Lobbying all’interno delle pratiche di CSR? Cosa possiamo aspettarci di trovare nei Bilanci 2025 delle aziende italiane?

Il tema è ancora dotato di margini ampi di implementazione e le aziende che pure si sono distinte per la rendicontazione dell’attività non finanziaria nel premio annuale assegnato dall’Osservatorio dell’Università di Pavia nel 2023 hanno presentato alcuni elementi interessanti, come nel caso di Banca Mediolanum, che ha fatto disclosure sui principali enti e istituti regolatori, a livello globale, con cui ha relazioni istituzionali stabili. Sempre tra i premiati per la reportistica di sostenibilità il Gruppo Maire ha una ampia sezione del Report dedicata a codice etico e policy per la business integrity, coerente con il quadro normativo interno e con gli standard internazionali di ISO37001. Un riferimento sempre interessante, per le modalità con cui il tema viene declinato in maniera umanistica, è il Report di sostenibilità di Brunello Cucinelli, che tematizza le relazioni istituzionali all’interno delle “Umane relazioni”, ragionando sulla gestione etica delle attività con PA ed Enti regolatori. Ritengo che i nuovi standard previsti dalla disciplina integreranno e uniformeranno gli approcci sperimentati dalle aziende, segmentando maggiormente il profilo del lobbying rispetto ai temi della prevenzione della corruzione. E credo che questa sia una buona notizia per chi tiene particolarmente alla distinzione – assodata per chi lavora nel settore o riflette su di esso – tra due ambiti totalmente distinti. 

In che modo le imprese possono bilanciare l’impegno verso la sostenibilità e la responsabilità sociale con le necessità economiche e competitive, specialmente alla luce delle nuove disposizioni sulla rendicontazione delle attività di lobbying?

Standardizzare le procedure di rendicontazione e mettere in campo le risorse impiegate per attività aziendali già condotte (231, anticorruzione, whistleblowing) allargando il campo alla rendicontazione delle attività di lobbying mi sembrano le due traiettorie più efficaci per bilanciare sostenibilità e le esigenze di competitività economica. La direttiva ha il grande vantaggio di una facile e compiuta ricezione nel sistema italiano e per molti aspetti l’individuazione di standard uniformi consente al sistema delle organizzazioni di impresa di intraprendere il percorso di sostenibilità di governance di facile ricezione. Formazione specifica e ruolo delle società di consulenza specializzate su questi ambiti possono giocare un ruolo importante per le imprese che si trovino a misurarsi con queste tematiche in modo nuovo.

 

Riferimenti

Favotto, A. and Kollman, K. (2019) ‘Mixing business with politics: Does corporate social responsibility end where lobbying transparency begins?’, available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/rego.12275 

ADL Consulting (2024) ‘Corporate Political Responsibility: i nuovi standard di rendicontazione europei includono le attività di public affairs’, available at: https://www.adlconsulting.it/it/blog/articoli/corporate-political-responsibility-i-nuovi-standard-di-rendicontazione-europei-includono-le-attivita-di-public-affairs/

Parlamento europeo e del Consiglio (2022) ‘Direttiva (UE) 2022/2464’, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2464

Unione Europea (2023) ‘Regolamento delegato (UE) 2023/2772’, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL_202302772

Camera dei Deputati (2024) ‘Schema di decreto legislativo recante recepimento della Direttiva (UE) 2022\2464’, available at: https://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0160.pdf&leg=XIX#pagemode=none

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